Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

La dichiarazione di nascita può essere resa:

- entro tre giorni dall’evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuto il parto (in caso di bambino nato morto o deceduto prima della denuncia di nascita, la competenza a ricevere la dichiarazione è esclusivamente dell’ufficiale dello stato civile del comune di nascita). Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria è trasmessa all’ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.

- entro dieci giorni dall’evento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre;

- dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Del ritardo sarà data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Lucca.

Indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, l’iscrizione anagrafica del bambino verrà effettuata nel Comune di residenza della madre.

 

Chi può rendere la dichiarazione

La dichiarazione può essere effettuata da:

- uno od entrambi i genitori congiuntamente (se i genitori non sono tra loro uniti in matrimonio e intendono provvedere al riconoscimento del figlio, devono sottoscrivere entrambi la dichiarazione di nascita);

- un procuratore speciale dei genitori;

- medico od ostetrica che hanno assistito al parto, nel caso di mancato riconoscimento del figlio, rispettando, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, la volontà della madre di non essere nominata.

-altra persona che ha assistito al parto

 

Documentazione da presentare

1. Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto. Qualora non vi sia stata assistenza di personale sanitario, potrà essere presentata in alternativa una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione.

2. Documento d'identità in corso di validità.

I cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità rilasciato dal Paese di appartenenza.

Il nome del minore

Il nome deve corrispondere al sesso del bambino e può essere composto da più elementi onomastici, anche separati, per un massimo di tre (es: Rossi Gino Alberto). Per i nati dopo il 1° Gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola (es: Rossi Gino, Alberto), negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola (nell’esempio sopra il nome che apparirà sarà solo Gino).

È vietata l’attribuzione:

a) del nome del padre, del fratello o della sorella viventi;

b) di un cognome come nome;

c) di nomi ridicoli o vergognosi.

Il cognome del minore

La Corte costituzionale, con sentenza del 27 aprile 2022, si è pronunciata in materia di “attribuzione del cognome alla nascita” prevedendo come regola, a partire dal 1° Giugno 2022, che i figli assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.

I genitori possono comunque, sempre di comune accordo, scegliere di attribuire ai propri figli il solo cognome paterno o il solo cognome materno.

(es: Rossi Mario e Bianchi Lucia possono decidere di attribuire al proprio figlio quale cognome:

a) Rossi Bianchi OPPURE Bianchi Rossi “doppio cognome”

b) Rossi “solo cognome paterno”

c) Bianchi “solo cognome materno”).

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Se i genitori non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete.

Contattando il numero 0584775211 e selezionando sul dispositivo il numero relativo all’ufficio da contattare.

La carta d’identità è rilasciata esclusivamente in formato elettronico (CIE) e vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto.

E' possibile rinnovare la carta d'identità sin da sei mesi prima della scadenza di quella posseduta; è sufficiente presentarsi personalmente all'ufficio anagrafe, senza necessità di appuntamento, muniti della seguente documentazione:

• una foto tessera recente, non anteriore a sei mesi, senza occhiali scuri né copricapi (salvo quelli previsti dal proprio credo religioso);

• la vecchia carta d'identità;

• la tessera sanitaria.

In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta e/o del titolare della stessa) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Polizia Locale, Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).

Nei casi in cui non si abbia nessun documento identificativo (né patente, né passaporto, né altro documento con fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione) è necessario presentarsi allo sportello anagrafico accompagnati da due testimoni che faranno fede dell'identità del richiedente.

I cittadini non comunitari  devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

 

MINORENNI

Per il rilascio della carta di identità elettronica valida per l’espatrio, il minore italiano deve essere accompagnato da entrambi i genitori.

Nel caso uno dei due genitori sia impossibilitato, il minore può essere accompagnato da un solo genitore con l'assenso dell'altro (ved. modulo "ASSENSO all'espatrio di minorenne" nella sezione "Modulistica").

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il costo della carta è di € 22,00 (€ 27,00 in caso di duplicato), da pagare con un bollettino PagoPA che verrà consegnato dagli operatori dell'ufficio al momento dell'emissione della carta.

Il rilascio della carta non è immediato: la consegna della C.I.E. da parte del Ministero dell'Interno avverrà entro sei giorni lavorativi dal giorno successivo alla data della richiesta, presso l'ufficio anagrafe; il cittadino sarà contattato telefonicamente per il ritiro.

Nell'attesa, l'operatore dell'anagrafe rilascerà al titolare della carta una ricevuta, con valore di documento di riconoscimento sul territorio dello Stato, fino al ricevimento del nuovo documento.

Annualmente l'Amministrazione Comunale provvede a deliberare in ordine alle fasce, esenzioni/riduzioni. L'atto viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente per la consultazione da parte degli utenti.

L'accertamento di una violazione al Codice della Strada, viene notificato mediante il servizio postale entro 90 giorni dalla commissione della stessa con l'aggiunta delle spese di notifica e può essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica attraverso una delle seguenti modalità:

- sul c/c postale N. 12747556 intestato a Comune di Stazzema servizio di Tesoreria;

- con bonifico al seguente IBAN IT78B0760113700000012747556;

- attraverso il sistema di pagamento PagoPa collegandosi al seguente indirizzo web www.comune.stazzema.lu.it

Qualora si scelga di pagare tramite bollettino, il pagamento può avvenire in qualsiasi Ufficio Postale, Banca o Tabaccaio.

Nella causale del versamento indicare il numero e la data del presente atto e la targa del veicolo.

Inoltre se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla notifica del verbale, si ha diritto a una riduzione dell'importo del 30%.

Le Utenze Domestiche possono richiedere un ritiro domiciliare gratuito di ingombranti, materiali che, per tipologia e peso, non possono essere facilmente trasportati ai Centri di Raccolta di ERSU come ad esempio tavoli, poltrone, divani, reti, letti, armadi, materassi, mobili di cucina, ecc., ad eccezione dei materiali inerti che devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta.

Per appuntamento: chiama il n° verde 800-942540 o scrivi a urp@ersu.it oppure invia la richiesta tramite la App, specificando nominativo, indirizzo, numero di telefono ed elenco degli oggetti da ritirare.

Il materiale deve essere esposto, all’esterno dell’abitazione, sulla pubblica via, dove può essere agevolmente ritirato dal mezzo di ERSU e tale da non intralciare la viabilità, la sera precedente il ritiro. Il ritiro è gratuito fino a un massimo di 5 pezzi per ogni appuntamento. Nel caso in cui i pezzi da conferire siano più di 5 è possibile richiedere un servizio a pagamento, con preventivo gratuito, chiamando l’Ufficio Commerciale al n. 800-942857 (dal lunedì al venerdì, in orario 14:30/17:00).

In alternativa, gli ingombranti possono essere conferiti presso i Centri di Raccolta.

Per inviare richieste di intervento alla Protezione Civile chiamare il n. 0584775227-33 o scrivere a corfiniarianna@comune.stazzema.lu.it.

Rivolgersi all' ufficio elettorale lavoriniveronica@comune.stazzema.lu.it oppure telefonando al n. 0584775214-15.

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